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Si tratta di un provvedimento pronunciato dal Collegio del Tribunale di Torino nel contesto di un reclamo proposto avverso un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. : per l'estinzione del pignoramento , in ragione della rinuncia del creditore, ex art. 629 c.p.c., essa deve essere pronunciata dal G.E. con ordinanza, a seguito di istanza, che può essere presentata solo dopo l'iscrizione a ruolo della procedura. Il Collegio sottolinea la residualità del rimedio del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ; l'attivazione dell'art. 159 ter disp.att.c.p.c., che consente anche al debitore di iscrivere a ruolo l'esecuzione, era la via da seguire, per ottenere lo svincolo delle somme. |
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